L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc. per mancata cessazione della pratica commerciale scorretta in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo relativa all’utilizzo dei dati personali dei propri utenti e, al contempo, per non aver pubblicato, sulla piattaforma omonima, una dichiarazione rettificativa come stabilito con delibera n. 27432 del 29 novembre 2018.
Nello specifico, con il summenzionato provvedimento l’AGCM accertava che Facebook aveva indotto ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non fornendo informazioni tempestive e adeguate (durante le fasi di registrazione e attivazione dell’account) circa l’attività di raccolta, con scopi commerciali, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio di cui si enfatizzava, al contrario, la gratuità.
Le informazioni fornite risultavano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie ad hoc.
Pertanto, l’AGCM disponeva la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa ex art. 27, co. 8 del Codice del Consumo sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato per una durata di venti giorni.
Con successiva delibera n. 28072 del 21 gennaio 2020 l’Authority avviava una seconda attività istruttoria durante la quale accertava l’inottemperanza delle due società alla delibera del 2018: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non venivano fornite informazioni adeguate sulla raccolta e sull’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti ai fini di una scelta consapevole sull’adesione al servizio.
Tenuto conto dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 27, co.12 del Codice del Consumo, della gravità della violazione in relazione alla «peculiarità del contesto di riferimento in quanto innovativo e implicante l’acquisizione, scambio e utilizzo di informazioni personali rilevanti alle quali è attribuito un ingente valore economico», nonché dell’elevata notorietà e del fatturato mondiale del professionista, l’AGCM ha sanzionato in solido la società controllante e la società controllata per 5 milioni di euro in relazione alla pratica commerciale scorretta, più altri 2 milioni per non aver pubblicato la dichiarazione rettificata anche a seguito delle audizioni relative alle modalità di comunicazione agli utenti della sanzione tenutesi con l’Authority.
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